IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e in particolare l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 10; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
«Attuazione della direttiva  2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la   direttiva
77/799/CEE»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  31
dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n.  95
e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2017,  n.  32,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376,  recante  modifica  della
direttiva  2011/16/UE  per  quanto  riguarda  lo  scambio  automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo
2017, recante «Attuazione dell'articolo 1,  commi  145  e  146  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208  e  della  direttiva  2016/881/UE  del
Consiglio, del 25  maggio  2016,  recante  modifica  della  direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio  di
informazioni nel settore fiscale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  maggio  2018  n.  60,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2016/2258/UE  del  Consiglio,  del   6
dicembre  2016,  recante  modifica  della  direttiva  2011/16/UE  del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, per  quanto  riguarda  l'accesso  da
parte  delle  autorita'  fiscali  alle  informazioni  in  materia  di
antiriciclaggio»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  2020,  n.  100,  recante
«Attuazione della direttiva  (UE)  2018/822  del  Consiglio,  del  25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  per  quanto
riguarda lo  scambio  automatico  obbligatorio  di  informazioni  nel
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto
2020, recante «Differimento di termini  per  la  comunicazione  e  lo
scambio di informazioni su conti finanziari  nel  settore  fiscale  a
causa della  pandemia  di  COVID-19  e  recepimento  della  direttiva
2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020»; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo  2021,
recante  «Modifica   della   direttiva   2011/16/UE   relativa   alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale»; 
  Vista la legge 27  ottobre  2011,  n.  193,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del  1988  tra
gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  -
OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia  fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010»; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni, degli organi  e  degli  organismi  dell'Unione  e  sulla
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; 
  Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente «Delega al Governo
recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente  e
orientato alla crescita»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 21 dicembre 2022; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto nei Capi da I a  IV  disciplina  lo  scambio
automatico obbligatorio delle informazioni di  cui  all'articolo  11,
raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di  comunicazione  ai
sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate  e  le  autorita'
competenti degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  nonche'  delle
giurisdizioni  non  appartenenti   all'Unione   europea   che   hanno
sottoscritto un accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g). 
  2. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure  di  adeguata
verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a  carico  dei
gestori di piattaforma  con  riferimento  agli  accordi  qualificanti
effettivi di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  g),  nonche',  le
modalita' e i termini  con  cui  l'Agenzia  delle  entrate  invia  le
informazioni di cui all'articolo 11 alle autorita'  competenti  delle
giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un  accordo  qualificante
effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g). 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4  agosto
          2022, n. 127 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di  altri  atti  normativi
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2021,
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199): 
              «Art. 1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure e i principi e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  2  a  21
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui al  medesimo  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui all'art. 41-bis della citata
          legge n. 234 del 2012. Qualora la  dotazione  del  predetto
          fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
          quali derivino nuovi o maggiori  oneri  sono  emanati  solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo del numero  10)  dell'allegato  A
          della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti normativi dell'Unione europea - Legge  di  delegazione
          europea 2021, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  26  agosto
          2022, n. 199): 
              «10) direttiva (UE)  2021/514  del  Consiglio,  del  22
          marzo 2021, recante  modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale;».